Art. 4.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

      «4. Nell'ipotesi di assunzioni successive a tempo determinato in frode alla regola generale di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Allorché il ricorrente deduca in giudizio elementi di fatto, idonei a fondare la presunzione che le successive assunzioni a tempo determinato siano state effettuate in frode alla legge, grava sul datore di lavoro convenuto l'onere di provare il carattere non fraudolento della sequenza di assunzioni effettuate».